In conformità alla Legge sull'imposta sul profitto (NN 177/04 do 80/10), su ogni entrata realizzata da una persona giuridica straniera sul territorio della Repubblica di Croazia, deve venir calcolata la c.d. ritenuta fiscale del 15%.
Tale ritenuta viene calcolata e versata dal retribuitore nazionale al momento del pagamento del compenso al non residente. Base per il calcolo della tassa è l'importo totale pagato al ricevente nazionale (senza l'IVA, che viene pagata solo per alcuni servizi esteri).
La ritenuta fiscale si paga su:
1. Interessi (salvo gli interessi relativi a crediti commerciali, che sono serviti al retribuitore per l'acquisto di beni necessari per la conduzione dell'attività; interessi su crediti delle banche estere ed enti finanziari; interessi pagati a proprietari di obbligazioni statali o corporative)
2. Diritti di autore e diritti di proprietà intellettuale
3. Vari altri servizi intellettuali: management fee, servizi di revisione, ecc.
Nei quali non rientrano: servizi di promozione e pubblicità, servizi dei periti tecnici e degli architetti, servizi relativi la tenuta di corsi, seminari e workshop, servizi relativi la tenuta delle basi di dati e dei stipendi versati ai lavoratori mandati a lavorare in Croazia su ordine del datore di lavoro estero.
1. Interessi (salvo gli interessi relativi a crediti commerciali, che sono serviti al retribuitore per l'acquisto di beni necessari per la conduzione dell'attività; interessi su crediti delle banche estere ed enti finanziari; interessi pagati a proprietari di obbligazioni statali o corporative)
2. Diritti di autore e diritti di proprietà intellettuale
3. Vari altri servizi intellettuali: management fee, servizi di revisione, ecc.
Nei quali non rientrano: servizi di promozione e pubblicità, servizi dei periti tecnici e degli architetti, servizi relativi la tenuta di corsi, seminari e workshop, servizi relativi la tenuta delle basi di dati e dei stipendi versati ai lavoratori mandati a lavorare in Croazia su ordine del datore di lavoro estero.
I conti per il versamento (bonifico da effettuare) della ritenuta fiscale sono:
1660 – Imposta sul reddito/ritenuta fiscale sul compenso ottenuti dall'utilizzo della proprietà intellettuale
1678 – Imposta sul reddito/ritenuta fiscale su compensi ottenuti da servizi di ricerche di mercato, consulenza fiscale, servizi di revisione e/o simile
1694 – Imposta sul reddito/ritenuta fiscale su interessi
1660 – Imposta sul reddito/ritenuta fiscale sul compenso ottenuti dall'utilizzo della proprietà intellettuale
1678 – Imposta sul reddito/ritenuta fiscale su compensi ottenuti da servizi di ricerche di mercato, consulenza fiscale, servizi di revisione e/o simile
1694 – Imposta sul reddito/ritenuta fiscale su interessi
Il contratto stipulato tra due stati al fine di evitare la doppia tassazione, è di carattere sopranazionale, da cui risulta che, nel caso in cui la Croazia abbia stipulato tale accordo con il Paese del non residente, la ritenuta fiscale può essere anche più bassa (il che risulta appunto dalle disposizioni contenute nel contratto stipulato).
Nel caso dell'esistenza di tale accordo, se il retribuitore al momento del versamento alla persona estera ha la prova di non residenza del ricevente (autenticata da parte dell'ente competente estero), viene calcolata solo l'eventuale differenza tra la tassa concordata e la tassa determinata dalla legge.
Nel caso dell'esistenza di tale accordo, se il retribuitore al momento del versamento alla persona estera ha la prova di non residenza del ricevente (autenticata da parte dell'ente competente estero), viene calcolata solo l'eventuale differenza tra la tassa concordata e la tassa determinata dalla legge.
Ma, se durante il pagamento del conto, il retribuitore non ha a disposizione tale prova, è tenuto a calcolare la ritenuta fiscale in conformità alla Legge croata.
Con il successivo recapito dei moduli autentificati con i quali afferma la propria non residenza, il ricevente dell'assegno può, entro 3 anni dalla scadenza dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento, richiedere la restituzione della tassa pagata. Il motivo della richiesta di restituzione delle tasse sta nel fatto che, al momento del rilascio del conto, ha ricevuto l'assegno con un importo diminuito della tassa che il retribuitore ha pagato a suo nome.
Con il successivo recapito dei moduli autentificati con i quali afferma la propria non residenza, il ricevente dell'assegno può, entro 3 anni dalla scadenza dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento, richiedere la restituzione della tassa pagata. Il motivo della richiesta di restituzione delle tasse sta nel fatto che, al momento del rilascio del conto, ha ricevuto l'assegno con un importo diminuito della tassa che il retribuitore ha pagato a suo nome.
Il retribuitore nazionale è tenuto a far pervenire all'Amministrazione fiscale un dettagliato prospetto di tutti i compensi versati all'estero al momento della consegna della dichiarazione delle tasse sui redditi.
Novitá relativa la Legge sull'imposta sul profitto (dall'anno 2010) presenta il regolamento secondo il quale la ritenuta fiscale viene pagata ad un tasso del 20% (anziché 15% come prescritto precedentemente) su tutti i tipi di servizi pagati a persone aventi sede o sede di direzione effettiva negli stati (ecctto paesi EU) nei quali l'importo di tassazione sul reddito é più bassa del 12,50% (i c.d. paradisi fiscali):
1. Isole Vergini americane (US Virgin Islands)
2. Andorra
3. Anguilla
4. Antigua and Barbuda
5. Aruba
6. Bahamas
7. Bahrain
8. Belize
9. Bermuda
10. Isole Vergini britanniche
11. Dominica
12. Gibilterra
13. Grenada
14. Guersney
15. Jersey
16. Isole Cayman
17. Isole Cook
18. Liberia
19. Liechtenstein
20. Isole Marshall
21. Monaco
22. Montserrat
23. Nauru
24. Niue
25. Antille olandesi
26. Isole Turks e Caicos
27. Isola Man
28. Panama
29. Samoa
30. Seyscelles
31. Santa Lucia
32. Santo Cristoforo e Nevis
33. Santo Vincente e Grenadini
34. Vanautu
1. Isole Vergini americane (US Virgin Islands)
2. Andorra
3. Anguilla
4. Antigua and Barbuda
5. Aruba
6. Bahamas
7. Bahrain
8. Belize
9. Bermuda
10. Isole Vergini britanniche
11. Dominica
12. Gibilterra
13. Grenada
14. Guersney
15. Jersey
16. Isole Cayman
17. Isole Cook
18. Liberia
19. Liechtenstein
20. Isole Marshall
21. Monaco
22. Montserrat
23. Nauru
24. Niue
25. Antille olandesi
26. Isole Turks e Caicos
27. Isola Man
28. Panama
29. Samoa
30. Seyscelles
31. Santa Lucia
32. Santo Cristoforo e Nevis
33. Santo Vincente e Grenadini
34. Vanautu
Conto per il versamento dell'imposta in questione é il 1864 – Ritenuta fiscale sui servizi pagati a persone aventi sede furi dall'Unione Europea, e la cui tassazione generale/media non supera i 12,5%.
Pubblicato il 30 giugno 2010








